Regolamento

Il 20 aprile 2008 l’Avis Marche durante lo svolgimento dell’annuale assemblea ordinaria ha approvato il nuovo regolamento regionale.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

L’Avis Regionale delle Marche aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso
espresso dal Consiglio Direttivo Regionale del 05 novembre 2004. L’Avis Regionale delle Marche, costituita il 21 maggio 1972, ha sede in Ancona in Via Tiraboschi 36/f.

Art. 2 Modalità di partecipazione alla vita associativa

La Commissione Verifica poteri accerta la regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, sulla base della
documentazione inviata dalle rispettive Avis provinciali.
Tale documentazione consiste in:

  1. Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
  2. Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
  3. Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
  4. Nominativo del Capo delegazione;
  5. Copia del verbale dell’Assemblea provinciale sottordinata, con relativi allegati

Il delegato impossibilitato è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base
dei criteri definiti dall’Assemblea provinciale di appartenenza.
Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque
deleghe di altro associato persona giuridica.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone
fisiche della stessa struttura.
La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da
componenti eletti dalla Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quella di
rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dall’Assemblea stessa. La
Commissione elegge al proprio interno il Presidente che di volta in volta nomina il
segretario verbalizzante.

Art. 3 Quote sociali

Gli importi e le modalità di versamento delle quote sociali annuali all’Avis Regionale sono stabilite dall’Assemblea dei soci, mediante apposita delibera che ha validità quadriennale salvi casi eccezionali.

Art. 4 L’assemblea Regionale e degli associati

La sede dell’Assemblea Regionale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale e si svolgerà a rotazione in località proposte dalle AVIS Provinciali.

La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Regionale è fatta con avviso scritto inviato – a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica – al Presidente di ciascuna associata persona giuridica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a
mezzo servizio postale, per il tramite dell’Avis Provinciale di appartenenza del delegato. Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica, prima di ogni assemblea, potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Provinciale di appartenenza. La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima e comunque entro le 24 ore successive.

La votazione della relazione, del bilancio consuntivo e la ratifica del bilancio preventivo avviene in modo palese. Relazione e bilancio consuntivo vengono votati congiuntamente.

Art. 5 Segretario e tesoriere: funzionamento e competenze

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione delle risorse economiche; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

Art. 6 Collegio dei revisori dei conti: funzionamento e competenze

Il Consiglio Direttivo Regionale, fermo restando i compiti del Collegio dei
Revisori, su proposta del tesoriere, di un consigliere oppure di un Sindaco
Revisore, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione. Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione. Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale ed al tesoriere.

I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo Regionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 7 Collegio regionale dei probiviri: funzionamento e competenze

Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di
uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a
margine od in calce al ricorso. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’Avis Regionale.

L’impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale. Le sanzioni sono costituite dalla:

  1. censura scritta;
  2. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
  3. espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.

Stesse sanzioni saranno applicabili al soggetto che ha inopportunamente adito il Collegio dei Probiviri, causando danno al chiamato. Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

Art. 8 Norme amministrative e finanziarie

L’Avis Regionale delle Marche deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali, oltre agli elenchi e/o registri di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato. Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal tesoriere e supportate da idonea documentazione. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal tesoriere e/o da eventuali delegati individuati, con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Regionale è tenuto – per il tramite del
tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

Art. 9 Cariche

L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri, deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Regionale delle Marche è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi del medesimo livello.

Art. 10 Norme di rinvio

Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli art. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.

É nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell’Avis Regionale delle Marche.

Art. 11 Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può nominare gruppi di lavoro per temi di interesse associativo temporaneo o permanente. I gruppi di lavoro affiancano i membri del Comitato Esecutivo nell’adempimento e nell’elaborazione ed esecuzione di programmi e progetti, determinati da quest’ultimo.

É compito di ogni componete del Comitato Esecutivo convocare e presiedere il gruppo di lavoro facente capo alla propria sfera di competenza.

Art. 12 Comitato medico regionale

c.1 Il Comitato Medico Regionale è costituito dal Direttore Sanitario e dai Direttori Sanitari delle AVIS Provinciali; nello svolgimento della propria attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti.

c.2 Il Comitato costituisce l’organo consultivo dell’AVIS Regionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, Regolamento-Tipo Avis Locali pag. 7/8 attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche.

c.3. Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Regionale che lo
presiede personalmente, o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte
l’anno, nonché ogni volta che devono essere assunti, dagli organi di
governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del
presente articolo.

c.4 Il Presidente Regionale informa sui pareri espressi dal Comitato Medico
Regionale, per quanto di rispettiva competenza, l’Assemblea Generale
degli Associati, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.

Art. 13 Direttore sanitario

II Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale tra soggetti di riconosciuta competenza tecnica e dedizione associativa. Il Direttore Sanitario collabora con il Presidente Regionale per il coordinamento e l’attuazione delle iniziative di carattere scientifico e tecnico promosse dal Consiglio Direttivo Regionale e dal Comitato Medico Regionale.

L’incarico di Direttore sanitario dura quattro anni ed è rinnovabile.

Il Direttore Sanitario è componente del Comitato Medico Regionale e fa parte del Comitato di gestione del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Regionale.

Art. 14 Albo delle Croci D’Oro

É istituito l’albo Regionale dei Donatori che sono stati insigniti della onorificenza di CROCE D’ORO o equivalente.

All’albo sono iscritti tutti i donatori che in qualsiasi tempo hanno ricevuto l’onorificenza della croce d’oro conferita dalla propria AVIS Comunale.

Sono altresì iscritti all’albo coloro che nel passato, quando tale onorificenza non era attribuita, hanno raggiunto le 100 (cento) donazioni. I nominativi dei donatori insigniti sono comunicati dalle AVIS Comunali all’AVIS Regionale, attraverso le rispettive AVIS Provinciali.

Art. 15 Zonali

Le Avis Comunali possono unirsi in forme aggregative chiamate Avis
Zonali al fine di promuovere iniziative ed affrontare problemi riguardanti il territorio di propria competenza, come la chiamata del donatore

L’AVIS zonale ha funzioni operative ed è gestita dai Consigli Direttivi delle AVIS che vi fanno capo e riferimento, attraverso un coordinamento che opera su loro mandato. sulla base di un tema determinato e per un periodo previsto.

L’AVIS zonale non è una struttura associativa intermedia tra l’AVIS Comunale e l’AVIS Provinciale.

Art. 16 Soci non più attivi e soci sostenitori

Le AVIS Comunali sono impegnate a tenere aggiornati gli elenchi dei soci donatori che hanno cessato la loro attività nell’associazione e quella dei soci sostenitori. Gli elenchi saranno distinti in:

  • EMERITI – coloro che hanno smesso la loro attività per limiti di età o di
    salute.
  • EX SOCI – coloro che hanno smesso l’attività di soci senza un’apparente
    giustificato motivo.
  • SOSTENITORI – coloro che sono impegnati a sostenere costantemente,
    con somme di denaro l’associazione.

Questi soci non hanno diritto di voto, nè attivo nè passivo e non hanno diritto di partecipazione in assemblea. Le AVIS Comunali possono invitare questi soci alle pubbliche manifestazioni dell’associazione almeno con manifesto.